29 maggio: Santa Bona, la protettrice delle Guide Turistiche

Era il 2 marzo 1962 quando papa Roncalli (Giovanni XXIII) proclamò Santa Bona (Pisa, 1156 – 29 maggio 1207) protettrice degli assistenti di volo e delle guide turistiche.

Antonio Cavallucci, Vestizione di Santa Bona, (1791), Pisa, Cattedrale (credits: Fondazione Zeri, http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it)

Nel giorno dedicato alla Santa (le cui spoglie riposano nella chiesa pisana di San Martino) vogliamo ripercorrere i modi e i tempi che hanno caratterizzato l’evoluzione di questa nostra professione.
Per fare questo pubblichiamo qui il testo della Memoria presentata ieri 28 maggio alla Commissione X – Attività Produttive Commercio e Turismo della Camera dei Deputati da ANGT – Associazione Nazionale Guide Turistiche (consultabile integralmente sul sito ufficiale della Camera dei Depuati), lucido documento tramite il quale è possibile comprendere come sia stato possibile giungere all’attuale situazione di caos normativo, alimentata dalla distorta nonché strumentale invocazione dei principi comunitari di “libera circolazione”.
“1.1. La professione di guida turistica è – come noto – quella di più antica tradizione tra le c.d. “professioni turistiche”, tanto da essere stata, insieme a quella dell’”interprete turistico”, la prima a trovare espressa regolamentazione e riconoscimento a livello legislativo nell’ordinamento italiano, addirittura nella L. 23 dicembre 1888, n. 5888 – confluita nel T.U. 30 giugno 1889, n. 6144 e relativo regolamento di p.s. di cui al R.D.. 8 novembre 1889, n. 6517 – che all’epoca la considerava tra i c.d. «mestieri girovaghi», il cui esercizio veniva assoggettato alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell’apposito registro il cui rilascio era condizionato principalmente all’epoca ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e solo secondariamente – per così dire – di idoneità tecnica (cfr. art. 78, r.d. n. 6517 del 1889, cit.)1. La presenza di quest’ultimo, quale sintomo di una prima sia pur sommaria considerazione dei profili di tutela dell’utenza e di garanzia dell’effettiva “preparazione tecnica” della guida turistica in relazione all’attività di illustrazione del patrimonio storico-artistico e culturale del territorio in cui quello che allora veniva definito come un “mestiere” veniva esercitato, a fianco di quelli ancora prevalenti di pura sicurezza pubblica, venne confermata dall’art. 124 del nuovo t.u. di p.s. del 1926 (r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 e relativo regolamento di esecuzione r.d. 21 gennaio 1929, n. 62) quale condizione per l’ottenimento della «licenza» per lo svolgimento dell’atti­vità di guida turistica e degli altri «mestieri girovaghi» connessi al turismo ivi contemplati, come quello di interprete e quello di corriere.
1.2. L’assetto normativo così raggiunto fu poi sostanzialmente trasfuso nella legislazione di p.s. successiva (artt. 123 e 125 t.u.l.p.s. 18 giugno 1931, n. 773 e artt. 234-241 del relativo regolamento di esecuzione, r.d. 6 maggio 1940, n. 635), oltre che in quella specifica relativa alle attività di guida, interprete e corriere, di cui al r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448 ed è rimasto immutato, salvo il trasferimento al Sindaco del potere di rilasciare le relative licenze di p.s., operato dall’art. 19 del d.p.r. n. 616 del 1977, sino alla “prima” legge-quadro sul turismo n. 217 del 1983. Quest’ultima segna infatti per le c.d. “professioni turistiche”, ma segnatamente con riferimento a quella della guida turistica il definitivo affrancamento dalla prevalente prospettiva di “pubblica sicurezza” che l’aveva sino a quel momento caratterizzata e che costituiva la prevalente giustificazione della sottoposizione del suo esercizio a controllo amministrativo, attraverso lo strumento amministrativo della “licenza”, come condizione per il suo esercizio.

L’evoluzione della normativa in materia di guide turistiche” sopra descritta fino alla legge-quadro sul turismo del 1983 risulta caratterizzata dunque dalla progressiva affermazione, accanto agli originari profili di pubblica sicurezza, dei profili di rilevanza prettamente “turistica”, connessi, da un lato, alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta diffusione e conoscenza del patrimonio storico-artistico e (più in generale) “culturale” del Paese e dei suoi territori, di cui le guide turistiche sono importante “veicolo”; dall’altro, alla tutela del “turista-consumatore”, e dell’interesse dello stesso di ottenere dalle guide un servizio “di qualità”, che gli assicuri di poter effettivamente acquisire – attraverso l’attività professionale di guide preparate e competenti – la corretta conoscenza del patrimonio culturale sito in un particolare territorio oggetto di visita. Tale evoluzione subisce per l’appunto un’iniziale ma chiara accelerazione a seguito del processo di regionalizzazione delle competenze in materia turistica, già con il primo trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative statali di cui al d.p.r. n. 6/1972 e giunge a compimento con l’attribuzione ai Comuni, in virtù dell’art. 19 del d.p.r. n. 616/1977, della competenza a rilasciare le “licenze” per l’esercizio del “mestiere” (ancora così definito nella normativa di p.s.) di guida di cui all’art. 123 del t.u.p.s..

1.3. Il processo di affrancamento delle guide turistiche dall’ottocentesca e superata qualificazione normativa di <mestieri> si realizza compitamente proprio con la citata L. n. 217/1983, che lo rende chiaro laddove assoggetta lo svolgimento della “professione” (non più “mestiere”) di guida turistica ad un provvedimento amministrativo – rilasciato dalle Regioni cui viene poi rimessa la disciplina di dettaglio – che non ha più i caratteri della “licenza” ma) dell’ abilitazione, visto che è diretto a verificare competenze di tipo tecnico-culturale specifiche, in quanto mira ad “accertare…, oltre all’esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione”. Al medesimo art. 11 si deve anche la definizione (tuttora valida e – almeno nei fatti – “vivente”, nonostante l’intervenuta nel frattempo abrogazione della L. n. 217/1983, in quanto ripresa in modo praticamente letterale dalle leggi regionali emanate in sua attuazione e tenuta ferma anche da quelle eventualmente successive) della guida turistica e del contenuto della relativa attività professionale, come quella di “chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone alle visite ed opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali”. Ovvero di una figura connotata essenzialmente per l’oggetto dell’attività stessa, ove l’<illustrazione> del patrimonio storico, culturale e paesaggistico di un determinato ambito territoriale di riferimento costituisce ad un tempo carattere distintivo rispetto a figure similari o contigue – come ad esempio quella dell’<accompagnatore> – e limite ed ambito esclusivo della professione.

La conclusione dell’evoluzione descritta e la conferma della definitiva “trasformazione” del “mestiere” di guida turistica, sottoposto a controllo amministrativo essenzialmente per ragioni di p.s., in un’attività a tutti gli effetti “professionale”1, sottoposta a controllo amministrativo per ragioni del tutto diverse, connesse alla tutela del patrimonio culturale nazionale e del “turista-consumatore”, è stata poi sancita dall’art. 46, 3° comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Quest’ultimo, nel contesto dell’attuazione dei principi di semplificazione e decentramento sanciti dalla prima delle c.d. «leggi Bassanini» (legge 15 marzo 1997, n. 59) che hanno investito anche la disciplina del turismo (cfr. Titolo II, Capo IX, l. cit.), ha – proprio in virtù del surrichiamato “mutamento di prospettiva” – abrogato l’art. 126 del T.U.P.S.. In tal modo è stato eliminato il doppio regime autorizzatorio cui le guide erano sottoposte dopo la legge-quadro del 1983, basato bensì sulla necessaria abilitazione professionale, come strumento di controllo amministrativo diretto alla preventiva verifica del possesso dell’idoneità tecnica all’espletamento dell’attività e disciplinata, nel rispetto dei principi della legge quadro, dalla legislazione regionale, cui si aggiungeva tuttavia ancora la licenza di p.s. prevista dal già citato art. 123 del t.u.p.s. del 1931.

1.4. Nonostante negli ultimi anni – grazie anche al “caos” normativo nel settore del turismo causato dall’ambigua definizione del rapporto Stato-Regioni seguito alla modifica del Titolo V della Costituzione del 2001, dall’abrogazione della legge-quadro del 1983 e poi di quella successiva n. 135/2001 ad opera del “codice del turismo” (D.lgs. n. 79/2012), a sua volta sostanzialmente “svuotato” dalla sentenza n. 80/2012 della Corte Costituzionale, ma imputabile anche alla spesso volutamente distorta e strumentale invocazione dei principi comunitari di “libera circolazione” – siano corse “voci” e sinanco interpretazioni tendenti a sostenere presunte “liberalizzazioni” dell’attività della guida, è in realtà incontestabile ed indubbio che l’esercizio della relativa professione sia legittimamente effettuato solo se si possegga l’abilitazione. Ad oggi le uniche discipline inerenti tale abilitazione (al di là di quella riguardante l’abilitazione specifica per i “siti” che era stata dettata da codesto Ministero con il DM 565/2015 che – come noto – è stato tuttavia annullato dal Tar Lazio) sono quelle dettate dalle Regioni. Trattasi tuttavia di discipline che seguono ancora lo schema di fondo che era stato costruito dalla L. n. 217/1983 e che su questa base sono state emanate, sul presupposto del carattere “infraregionale” (spesso “provinciale”) delle abilitazioni in questione e conseguentemente il loro rilascio sulla base di prove o esami (che in taluni casi, a seconda delle leggi regionali, sono sostituiti o preceduti dalla frequenza di appositi “corsi di formazione e specializzazione” effettuati da enti e soggetti riconosciuti dalla Regione), che si riferiscono a tali “ambiti” infraregionali e che accertano la competenza delle future guide esclusivamente in riferimento alla conoscenza del patrimonio storico-artistico ad essi attinenti.

Il superamento dell’esame di abilitazione, secondo l’impianto di dette discipline regionali, attribuisce il diritto all’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti direttamente dalla Regione (ovvero, finché queste sono esistite, dalle Province), il cui territorio costituisce l’ambito di esercizio della professione, non tanto in quanto “limite territoriale”, ma in quanto ambito di “competenza” della guida, visto che l’oggetto (la “materia”) dell’esame che ha superato per l’abilitazione è costituito (a parte le competenze linguistiche) esclusivamente dal patrimonio culturale (ed dai beni che ne fanno parte) di “quel” territorio regionale o infraregionale.

Se il collegamento con un determinato bacino territoriale e storico-culturale (inteso come ambito di competenza e non come mero ambito spaziale) costituisce tradizionalmente elemento qualificante delle conoscenze necessarie per l’esercizio dell’attività e limite della stessa validità dell’abilitazione2, su questo quadro ha recentemente impattato – sulla scorta di (invero contestabilissime, ad avviso dell’Associazione esponente) “pressioni” provenienti dal livello comunitario – l’art. 3 della L. n. 97/2013, come modificato successivamente dall’art. 11, comma 4, del D.L. n. 83/2014. Questa disposizione ha infatti previsto, da un lato, che “l’abilitazione alla professione di guida turistica e’ valida su tutto il territorio nazionale”; dall’altro, che tuttavia che “con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio”.

L’articolo 3 della legge 97/2013, non recependo nessuna Direttiva, è una risposta legislativa dello Stato italiano ad una presunta violazione dell’Articolo 10 comma 4 della Direttiva Servizi, ciò si legge nelle note allegate agli atti parlamentari.

Riguardo alla procedura attivata con EU Pilot 4277/12/MARK dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, facciamo notare che essa è dovuta alla mancata risposta del Governo italiano entro il termine previsto di due mesi alla nota del 6 settembre 2012, nota della quale la categoria non era stata informata e della quale ha appreso l’esistenza da una notizia pubblicata su ‘Italia oggi’ del 1 dicembre 2012.

Ricordiamo che sia l’Eu Pilot 4277/12/MARK sia gli atti parlamentari sono stati secretati dal Presidente del Senato Pietro Grasso nella seduta del 3 giugno 2013 della XIV Commissione Politiche Europee.

Nel ‘Dossier’ allegato al testo del Disegno di Legge, A.S. N.588 della XVII legislatura, ‘Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea – Legge europea 2013’, comunicato alla Presidenza del Senato il 2 maggio 2013, si dice che con la citata nota “la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l’art.10, paragrafo 4 della direttiva servizi 2006/123/CE laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio.”

Ad oggi, quindi, manca qualunque disciplina e definizione di cosa sia la “Guida Nazionale”, come e chi e sulla base di quali requisiti e procedure si rilasci il titolo professionale “nazionale” che ne legittimerebbe l’esercizio.

Nella situazione presente, l’ ANGT ha, da sempre, avanzato una proposta di intervento mirato alla sospensione dell’art. 3 L 97/2013, articolo che estende, tout court, l’abilitazione territoriale su tutto il territorio nazionale senza nessun esame o verifica delle competenze, sospensione già deliberata nella precedente legislatura all’unanimità ma poi ritirata, affinché nelle more si ponesse mano ad una riforma della professione di Guida Turistica mediante una più organica disciplina quale una legge di riordino complessivo della professione.

Il ruolo della professione di Guida Turistica deve essere considerato sotto il suo aspetto sociale e pubblicistico del suo attuare l’illustrazione e interpretazione del patrimonio culturale e del relativo contesto storico, artistico e demo-etno-antropologico, diffondendone la corretta conoscenza ed attuando, quindi, una tutela, valorizzazione ed educazione nei riguardi del patrimonio stesso e dei valori nazionali che rappresenta.

Del resto, è noto come lo stesso Ministro Centinaio abbia avuto modo di esprimersi a favore della guida locale, o comunque di un sistema che salvaguardasse il carattere territoriale della nostra professione: il tutto a tutela della categoria dai continui e reiterati tentativi di aprire alla deregolamentazione e liberismo, a vantaggio dei grossi Tour Operator e degli agenti di viaggio, mossi evidentemente da intenti puramente economici essendo gli stessi mediatori nei nostri confronti per i servizi venduti ai clienti, incuranti tanto della necessità di tutela di decine di migliaia di professionisti e delle loro famiglie quanto dello scadimento della qualità del servizio offerto ai turisti che ne deriverebbe.

La professione di Guida Turistica, che, da sempre, essendo “professione regolamentata, ricade nella Direttiva professioni 2005/36/CE, e sue modifiche 2013/55/UE, e, da ultimo, nella Direttiva 959/2018/CE sulla proporzionalità della regolamentazione delle professioni non ancora recepita dallo Stato italiano.

Preme ricordare che la Direttiva 123, come comunicatoci in risposta ad un nostro quesito in merito, dalla Commissione Europea, DG Mercato Interno e Servizi, nella persona del Capo Unità Servizi I, “si applica ad aspetti diversi da quelli connessi alle qualifiche”, come ad esempio la pubblicità, le tariffe, l’assicurazione, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa”, quindi l’esercizio della professione, strettamente connesso alla qualifica professionale posseduta, è soggetto alle disposizioni della Direttiva 2005/36/CE, e alle modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/55/UE, non alla Direttiva Servizi 2006/123/CE.

Del resto, proprio il riconoscimento della professione di Guida Turistica nelle Direttive sopra citate giuridicamente doveroso, in quanto l’unica corretta, consentirebbe di superare lo stallo giuridico in cui migliaia di professionisti versano adesso: è noto, infatti, come la nuova Direttiva UE/2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni conferisca, agli Stati membri, piena autonomia/prerogativa nella normazione delle professioni per le quali manchi una normativa europea di armonizzazione, allo stato assente, con riferimento alle guide turistiche. Tale armonizzazione è inidonea se essa oltrepassa gli standard minimi comuni, già stabiliti con la norma CEN EN 15565/2008, dato il differenziato contenuto dell’oggetto dell’illustrazione e presentazione effettuata dalla Guida Turistica, da Stato a Stato e all’interno dello stesso Stato quale è l’Italia. Il considerando 2 della Direttiva recita:”In assenza nel diritto dell’Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità”.

Inoltre, una corretta interpretazione in materia porrebbe finalmente un punto alla “storia infinita” della procedura di pre infrazione, aperta a suo tempo a causa della mancata risposta dello Stato italiano alla richiesta di informazioni da parte della Commissione europea sulla legislazione in materia di guide turistiche. Dalla lettura dei contenuti della Direttiva sopra citata appare chiaro che il rischio di apertura di una nuova procedura di infrazione – nel caso si dovesse procedere nel senso di una normazione professionale atta ad approntare una tutela minima della territorialità – è privo di ogni fondamento, contrariamente a quanto viene sostenuto da più parti.

Ulteriore profilo di criticità più volte evidenziato da ANGT risiede nella circostanza per cui appare chiaro un tentativo di “rispolverare” il sistema della regolamentazione della professione a mezzo della c.d. intesa forte Stato – Regioni – le cui bozze preparatorie, sottoposte alla categoria, hanno evidenziato forte pressappochismo e la tendenza a legittimare pratiche scorrette derivanti dai corsi di formazione abilitanti – piuttosto che, come buona logica giuridica vorrebbe, facendo ricorso al binomio legge quadro statale – legge regionale.

Ciò anche a tutela della dignità e del decoro professionale di una categoria che, in quanto tale, aspira ad una regolamentazione di tipo legislativo e non amministrativo.

E’ noto come il ricorso allo strumento dell’ intesa sia del tutto illegittimo perché, la Costituzione italiana prevede all’art 117 co. 3 una competenza ripartita tra Stato e Regioni in materia di professioni, che deve essere esercitata mediante lo strumento legislativo. A tal riguardo la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”.

Come ribadito ai tavoli tecnici e in tutti gli incontri istituzionali e i documenti inviati ai vari Ministeri, voler istituire la figura della Guida Nazionale è un ingiustificato e irrispettoso atteggiamento nei confronti di un incommensurabile e ineguagliabile patrimonio culturale della Nazione che nessun professionista potrà mai illustrare con professionalità e contezza.

La professione di Guida Turistica necessita di una legge completa in primis per salvaguardare gli interessi generali dello Stato, della tutela del consumatore e della conservazione e tutela del patrimonio culturale, storico e artistico nazionale, riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea nel caso della professione di Guida Turistica, con Sentenza del 26.02.1991, Causa C-180/89. L’esercizio della professione coinvolge anche altri interessi generali dello Stato, come, ad esempio, quello molto importante della sicurezza dei visitatori e della Guida Turistica durante le visite guidate, che richiedono, da parte della guida stessa, la conoscenza personale, diretta dei luoghi, dal punto di vista logistico e topografico, oltre che accademico. Ciò è stato anche dimostrato in occasione di avvenimenti degli ultimi anni dal positivo intervento delle Guide turistiche nei casi dell’alluvione delle Cinque Terre, in Italia, dell’attacco terroristico al Museo del Bardo di Tunisi, in Tunisia, e dell’alluvione recente di Petra, in Giordania.

A tal fine ricordiamo che:

– con l’”Accordo concernente l’esecuzione del Giudicato della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 26 febbraio 1991 in materia di Guide turistiche fra i Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e del Ministero del Turismo d’intesa con l’Associazione Nazionale Guide Turistiche”, unica esistente a livello nazionale all’atto dell’accordo del 23 marzo 1995, è stato già chiarito che:

“la Guida Turistica italiana è in se stessa specializzata”, come dimostra il termine “guida professionista” al paragrafo 23 della sentenza stessa, stabilendo che solo le guide turistiche dello Stato ospitante (Italia) potevano illustrare i monumenti storici e i musei appositamente elencati dallo Stato, anche nel caso di viaggi accompagnati da Guide turistiche provenienti con essi da altri Stati membri e che effettuavano libere prestazioni temporanee e occasionali,

E’ a tutti evidente come la mancanza di regole chiare abbia prodotto in Italia l’inaccettabile fenomeno della migrazione verso Regioni dove poter conseguire una abilitazione “in poco tempo e con poco studio”, così come l’illecito esercizio della professione fuori del contesto regionale dove si è conseguita l’abilitazione; è doveroso ricordare come, da giurisprudenza e leggi costituzionali, l’estensione della abilitazione non può essere automatica ma solo previo esame di Stato che ne accerti le competenze per poter esercitare in altri ambiti per i quali si ottiene l’abilitazione.

In definitiva, è ferma l’intenzione di ANGT a collaborare fattivamente e in sinergia con le altre associazioni di categoria e referenti istituzionali a condizione che vi sia una reale volontà di agire:

che si provveda alla definizione di un disegno di legge quadro che disciplini in maniera organica la professione di Guida Turistica in tutti i suoi aspetti, siamo contrari al ricorso ai Decreti, per legiferare una professione. Lo abbiamo ribadito più volte che lo strumento del Decreto pone problemi sia legislativi così come si presta a impugnative di fronte ai tribunali amministrativi, creando situazioni di perenne anarchia e blocco legislativo.

Le prove linguistiche sono fondamentali sia per coloro che desiderano svolgere la professione in una lingua straniera sia per gli stranieri che intendono svolgere la professione in Italia. Ricordiamo che la conoscenza della lingua ufficiale del territorio in cui si esercita è di estrema importanza poiché legata alla sicurezza dei luoghi da visitare e per gli stessi visitatori.

Si ritiene urgente l’emanazione di una legge che affronti il complessivo riordino della professione di Guida Turistica che ne ridetermini il profilo professionale, i requisiti, i titoli e gli ordinamenti didattici.

Ad oggi le uniche discipline inerenti l’abilitazione alla professione di Guida Turistica sono quelle dettate dalle Regioni che si riferiscono ad “ambiti” infraregionali o regionali e che accertano la competenza delle future guide esclusivamente in riferimento alla conoscenza del patrimonio storico-artistico ad essi attinenti.

Le Regioni sono legittimate a bandire esami e continuare a rilasciare abilitazioni “infraregionali” o “regionali” all’esercizio della professione di guida e non pretendere di conferire alle stesse ambito e validità “nazionale”, sulla base delle proprie leggi regionali.

Si preveda altresì una adeguata regolamentazione delle misure compensative da applicarsi ai soggetti abilitati presso altri Stati che intendano esercitare stabilmente la professione in Italia: il criterio del tirocinio, come oggi applicato, previsto per un arco temporale di 6 mesi, irrisorio per il suo svolgimento e deciso senza aver ascoltato in Conferenza di servizi il parere del rappresentante della professione, come invece avvenuto sin dall’inizio del 2016 e come avviene per altre professioni, non può garantire una sufficiente conoscenza relativa al patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, demoetnoantropologico e paesaggistico. Così dovrebbe avvenire anche riguardo alla lingua italiana, affinché chi opera possa relazionarsi efficacemente alle pubbliche autorità e far fronte alle situazioni di necessità ed urgenza in cui dovessero venirsi a trovare i propri clienti, e che abbisognino dell’intervento delle suddette autorità.

Allo stesso modo auspichiamo altresì la corretta applicazione delle regole per la libera e temporanea prestazione di servizi che, ad oggi, appare più uno strumento per aggirare la disciplina del riconoscimento del titolo e l’esercizio stabile della professione.

Rivedere la questione (grave ed ormai “annosa”) della disciplina e del controllo dell’effettivo (e non meramente “asserito”) carattere “temporaneo ed occasionale” dell’attività svolta sul territorio nazionale italiano dalle guide di altri Paesi comunitari in regime di libera circolazione. Trattasi di questione già più volte segnalata da questa Associazione alle competenti autorità. Si ricorda in proposito – come peraltro rilevato anche dall’ex MIBACT per il tramite dell’Avvocatura dello Stato nell’atto di appello proposto al Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar Lazio che hanno annullato i “decreti siti” – che l’esercizio dei diritti connessi alla libera prestazione dei servizi, pur fatta salva, non può costituire uno strumento per “aggirare” le disposizioni che regolano l’esercizio di una professione in uno Stato membro”. L’articolo 8 della DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») stabilisce che:

Nell’interesse della protezione dei consumatori locali nello Stato membro ospitante, la prestazione temporanea e occasionale di servizi negli Stati membri dovrebbe essere subordinata a garanzie, in particolare all’obbligo di aver maturato almeno un anno di esperienza professionale nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione dei servizi, qualora la professione non sia regolamentata nello Stato membro d’origine.

Nel caso delle attività stagionali, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati sul loro territorio. A tal fine, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter chiedere, una volta all’anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati sul suo territorio, qualora tali informazioni non siano già state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi”.

Ricordiamo che “L’interesse generale dello Stato membro attinente alla valorizzazione del patrimonio storico ed alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze sul patrimonio artistico e culturale di un Paese” può costituire, secondo il Trattato, “un’esigenza imperativa che giustifica una restrizione alla libera prestazione di servizi”.

Lo stesso Mibact, sempre nel ricorso al Consiglio di Stato, a proposito della Libera prestazione di servizi temporanea e occasionale scrive che:

”…l’esercizio della libera prestazione di servizi, pur fatta salva, non può costituire uno strumento per “aggirare” le disposizioni che regolano l’esercizio di una professione in uno Stato membro”

Riguardo alla questione del RICONOSCIMENTO DEL TITOLO per l’esercizio stabile della professione di guida turistica in Italia abbiamo segnalato che, nei Decreti di riconoscimento, con un accordo tra le Regioni e la Direzione Generale del Turismo del novembre 2016 il tirocinio, quale misura compensativa, che poteva giungere fino a 24 mesi a seconda delle materie della misura compensativa, oggi è passato a 6 mesi, e in maniera contraddittoria si riconosce un titolo che non esiste, ovvero “Guida Nazionale” con scelta limitata di un territorio.

A conclusione di quanto esposto riteniamo assolutamente necessario che le Regioni si astengano dal bandire procedure di abilitazione sino alla entrata in vigore della suddetta legge quadro: tale necessità si spiega non solo alla luce di evidenti ragioni di ordine tecnico, ma anche in considerazione del fatto che non poche di dette normative prevedono modalità di espletamento della prova di esame che, come i famigerati corsi abilitanti toscani o emiliano-romagnoli e le sole prove a risposta multipla pugliesi, riteniamo essere del tutto inidonei alla valutazione delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della professione di Guida Turistica. Così come già esplicitato in documenti precedenti ribadiamo che, nelle more dell’approvazione della nuova legge l’esercizio della professione per le guide turistiche già abilitate è consentito negli ambiti di competenza regionali o infraregionali per i quali l’abilitazione è stata conseguita ai sensi di legge e non su tutto il territorio nazionale.

Richiediamo pertanto la sospensione delle procedure di abilitazione da parte delle Regioni e l’istituzione di un nuovo tavolo tecnico per la definizione di un disegno di legge di riordino,

La Guida nazionale in Italia non può esistere, visto il numero eccezionale di siti del patrimonio culturale. I Beni culturali schedati fino ad oggi sono circa 12 milioni solo nello Stato italiano!

ANGT intende poi sinteticamente segnalare – tra le altre – l’esistenza di ulteriori problematiche riguardanti l’esercizio della professione di guida turistica sulle quali è auspicabile un intervento chiarificatore e sulle quali comunque si ritiene opportuno un confronto. Ci si limita di seguito ad elencarne alcune tra quelle maggiormente significative:

a) la diffusione di iniziative (v. ad es. al link https://www.vincixfuturo.com/#!/diventa-guida-turistica) che, sulla base della supposta “equivalenza” dei titoli abilitativi, propongono di acquisire “più facilmente” il titolo di “guida turistica” in altri Paesi appartenenti all’UE (nel caso la Romania), sul presupposto che ciò consenta automaticamente di svolgere la relativa attività nel nostro Paese giacché il titolo acquisito avrebbe “lo stesso valore di quello acquisito in Italia” ;

l’individuazione e la precisazione del ruolo degli “assistenti museali” all’interno dei musei statali e della sempre più spesso riscontrata interferenza con gli ambiti tipici ed esclusivi della professione di guida turistica; l’individuazione (a maggior ragione in vista dei nuovi affidamenti dei “servizi aggiuntivi museali” per i maggiori musei e siti di competenza statale riguardo ai quali siano in corso di predisposizione e pubblicazione le relative procedure di appalto/concessione) dell’ambito e dell’oggetto dei servizi di “guida e assistenza didattica”, in relazione all’interferenza con l’ambito professionale tipico ed esclusivo della professione di guida turistica. In proposito peraltro sin d’ora si segnala che – per quanto spesso disattesa delle Sovrintendenze e dai gestori – proprio il MIBAC ebbe a sottolineare come detta “interferenza” non dovrebbe essere consentita: la c.d. cosiddetta “didattica museale”, come compito istituzionale delle Soprintendenze affidabile ai gestori dei “servizi museali aggiuntivi”, ha infatti una limitata e specifica finalità “didattica” ed rivolto ad un ristretto numero di fruitori (studenti, studiosi e ricercatori e simili), con l’intento di fornire elementi conoscitivi sull’attività di studio di singole opere (cfr. Ministero per i Beni e le Attività culturali – nota prot. 7695 del 13.12.1995);

1 Ciò vale a maggior ragione dopo che la Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 271 del 2009 (seguita da diverse altre sentenze perfettamente conformi in materia di guide turistiche e di “professioni turistiche” in genere: sentt. n. 222/2008, .n. 271 del 2009, n. 132 del 2010, n. 178/2014 e n. 117/2015), ha sempre affermato che la competenza statale in materia di “professioni” (qualunque sia il settore in cui esse operino, ivi compreso in particolare quello turistico) comporti la spettanza al livello centrale della “definizione e [della] disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse”, non essendo consentito alle Regioni, pena la violazione del principio fondamentale della materia, neppure “l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio delle professioni[turistiche], anche se in parte coincidenti con quelli stabiliti dalla normativa statale”.

2 E la cosa, a dire il vero, è perfettamente logica e condivisibile, tanto più in un Paese come l’Italia, il cui patrimonio cultuale è talmente “sterminato”, che è (avrebbe dovuto considerarsi) impossibile pensare che possa esservi una guida turistica dotata di conoscenze così ampie da poter validamente illustrare l’intero patrimonio in questione.

ANGT- Associazione Nazionale Guide Turistiche